Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Contratto di appalto
Ai fini delle imposte dirette, in un contratto di appalto qual è il momento rilevante di ultimazione dell’opera nell’ipotesi di ripartizione per partite?
P. Satta
Ai fini delle imposte dirette il contratto di appalto (disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile) è considerato una prestazione di servizi, anche nella particolare ipotesi che esso abbia come oggetto il compimento di un’opera e i materiali siano forniti dall’appaltatore.
Dall’inquadramento del contratto di appalto tra le prestazioni di servizi discende l’applicabilità dell’articolo 109, comma 2, lett. b), del Tuir, secondo cui “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.
Il momento di ultimazione è di regola individuato al momento dell’accettazione senza riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta dall’appaltatore.
Tale principio è valido anche nell’ipotesi individuata dall’articolo 1666 del codice civile, in cui è espressamente prevista la ripartizione dell’opera da eseguire “per partite”. In questo caso, dall’accettazione senza riserve della singola partita, normalmente effettuata con l’accettazione del Sal (stato di avanzamento dei lavori) a essa relativo, si producono effetti giuridici simili a quello dell’accettazione dell’intera opera, quali - ad esempio - il passaggio del rischio al committente e il diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo.
Pertanto, ai fini delle imposte dirette, nell’ipotesi di contratto di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente e i ricavi si considerano conseguiti dall’appaltatore alla data di accettazione senza riserve dell’opera compiuta ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione definitiva degli stessi.
Dall’inquadramento del contratto di appalto tra le prestazioni di servizi discende l’applicabilità dell’articolo 109, comma 2, lett. b), del Tuir, secondo cui “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.
Il momento di ultimazione è di regola individuato al momento dell’accettazione senza riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta dall’appaltatore.
Tale principio è valido anche nell’ipotesi individuata dall’articolo 1666 del codice civile, in cui è espressamente prevista la ripartizione dell’opera da eseguire “per partite”. In questo caso, dall’accettazione senza riserve della singola partita, normalmente effettuata con l’accettazione del Sal (stato di avanzamento dei lavori) a essa relativo, si producono effetti giuridici simili a quello dell’accettazione dell’intera opera, quali - ad esempio - il passaggio del rischio al committente e il diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo.
Pertanto, ai fini delle imposte dirette, nell’ipotesi di contratto di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente e i ricavi si considerano conseguiti dall’appaltatore alla data di accettazione senza riserve dell’opera compiuta ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione definitiva degli stessi.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 2 Dicembre 2010
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