Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Contratto di locazione con patto di riscatto vincolante
L. Di Fatta
Il contratto di locazione con patto di riscatto vincolante per entrambi i contraenti è da considerarsi una cessione, sia ai fini Irpef che ai fini Iva.
In presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia, è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene e il momento al quale occorre fare riferimento è quello della stipula dell’atto.
In particolare, l'articolo 109, comma 2, del Tuir stabilisce che “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;...”.
Relativamente al cedente, se il bene oggetto della cessione rappresenta un bene merce, la richiamata disposizione individua il periodo d'imposta nel quale il ricavo concorre alla formazione del reddito, e il bene deve essere eliminato dall'attivo circolante. Se invece il bene oggetto della cessione non rappresenta un bene merce, la norma individua l'esercizio in cui il bene deve essere eliminato dall'attivo immobilizzato, facendo così emergere la componente straordinaria di reddito che concorre alla formazione della base imponibile.
Relativamente al cessionario, se il bene oggetto della cessione rappresenta un bene merce, la norma permette di stabilire il periodo in cui il costo concorre alla formazione del reddito, e in cui il bene deve essere inserito nell'attivo circolante. Se il bene oggetto della cessione non rappresenta un bene merce, la norma indica il periodo a partire dal quale il bene si reputa entrato nel patrimonio dell'impresa (con le relative conseguenze anche sul processo di ammortamento).risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 23 Settembre 2010
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