Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Costi per il noleggio e la locazione di strumenti e attrezzature
I costi sostenuti da una società per il noleggio di strumenti e attrezzature da impiegare in attività di ricerca e sviluppo rientrano tra le spese che beneficiano del credito d’imposta?
U. Perretti
Le imprese che effettuano investimenti per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo competitivo beneficiano di agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta calcolato sui costi specifici tassativamente previsti dal legislatore (decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze n. 76/2008).
I costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono ammissibili all’agevolazione “…nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo”. Con riferimento ai predetti costi, l’articolo 4, comma 3, del Dm stabilisce che “sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988”. Il successivo comma 5 prevede, inoltre, che “…gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquistati mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall’articolo 102, comma 7, del Tuir. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo”.
In base alle predette disposizioni, ai fini della quantificazione dei costi ammissibili all'agevolazione, rilevano sia i costi sostenuti per l’acquisizione diretta degli strumenti e delle attrezzature sia quelli sostenuti per l’acquisizione dei predetti strumenti e attrezzature tramite contratti di locazione finanziaria.
I costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono ammissibili all’agevolazione “…nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo”. Con riferimento ai predetti costi, l’articolo 4, comma 3, del Dm stabilisce che “sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988”. Il successivo comma 5 prevede, inoltre, che “…gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquistati mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall’articolo 102, comma 7, del Tuir. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo”.
In base alle predette disposizioni, ai fini della quantificazione dei costi ammissibili all'agevolazione, rilevano sia i costi sostenuti per l’acquisizione diretta degli strumenti e delle attrezzature sia quelli sostenuti per l’acquisizione dei predetti strumenti e attrezzature tramite contratti di locazione finanziaria.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 7 Ottobre 2010
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