Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Denuncia di variazione catastale dell'abitazione inagibile
Sono proprietario di un’abitazione che non posso utilizzare perché fatiscente. E’ obbligatoria la denuncia di variazione dell’accertamento catastale?
M. Lentini
Il contribuente che possiede un immobile, di fatto non utilizzato perchè inagibile o per accertato degrado fisico (come nel caso degli immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (alla quale non si può porre riparo con interventi di manutenzione), ha la facoltà di avviare la specifica procedura di variazione dell’accertamento catastale.
Per far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, per ottenere la variazione catastale, l’interessato deve inviare all’ufficio del Territorio (che provvederà ad attribuire la nuova rendita) una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio.
La denuncia è efficace per l’anno in cui la stessa è stata prodotta e per quelli successivi.
Se il contribuente non attiva la procedura di variazione, il reddito dell’immobile verrà assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
La denuncia di variazione non va prodotta se l’inagibilità è determinata da eventi calamitosi e tale condizione risulta dal certificato del Comune che attesta la distruzione ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato.risponde
Antonina Giordano
pubblicato Mercoledì 20 Ottobre 2010
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