Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Detrazione dell’Iva sull’acquisto del residence

Può essere detratta l’Iva assolta sull’acconto corrisposto nel contratto preliminare di acquisto di un immobile abitativo che, prima del rogito, è stato trasformato in residence e utilizzato per fornire prestazioni alberghiere?
De Roberto
L’articolo 6 del Dpr 633/1972 stabilisce che il pagamento dell’acconto, per il relativo importo, costituisce ai fini dell’Iva momento di effettuazione della cessione o della prestazione e, pertanto, deve essere assoggettato a imposta in base alle norme vigenti e alla situazione in essere al momento in cui il pagamento è effettuato. Poiché l’oggetto del contratto preliminare è costituito da un immobile destinato a uso abitativo, classificato in catasto alla categoria A/2, il lettore ha assolto l’Iva dovuta senza detrarla, ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettera i) del citato Dpr, in quanto “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni...”.
Il cambio di destinazione dell’immobile da A/2 a residence (strutture ricettive che presentano determinate caratteristiche, gestite unitariamente in forma imprenditoriale) e, dunque, di classificazione quale categoria catastale D/2, comporta il venir meno dell’indetraibilità oggettiva prevista dal citato articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972, in quanto l’immobile viene utilizzato nell’ambito di attività ricettiva imponibile ai fini Iva. E’ dunque possibile detrarre l’Iva assolta sull’acquisto nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 19 del decreto citato.
Il cambio di destinazione dell’immobile da A/2 a residence (strutture ricettive che presentano determinate caratteristiche, gestite unitariamente in forma imprenditoriale) e, dunque, di classificazione quale categoria catastale D/2, comporta il venir meno dell’indetraibilità oggettiva prevista dal citato articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972, in quanto l’immobile viene utilizzato nell’ambito di attività ricettiva imponibile ai fini Iva. E’ dunque possibile detrarre l’Iva assolta sull’acquisto nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 19 del decreto citato.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 16 Febbraio 2012
Ricerca nella posta
Archivio lettere
Maggio, 2012
(17)
Aprile, 2012
(19)
Marzo, 2012
(22)
Febbraio, 2012
(19)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(20)
Novembre, 2011
(21)
Ottobre, 2011
(21)
Settembre, 2011
(22)
Agosto, 2011
(22)
Luglio, 2011
(21)
Giugno, 2011
(20)
