Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
La Posta
Detrazione fiscale per il coniuge a carico di un cittadino extracomunitario
Ai fini del riconoscimento della detrazione per il coniuge a carico un cittadino extracomunitario può documentare lo stato di coniugio con lo stato di famiglia rilasciato dal comune?
J. Swango
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 34 del 4 aprile 2008) che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Pertanto, il cittadino extracomunitario, anche ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, può documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario che richiede la detrazione.
Viceversa, se il coniuge non è residente in Italia il legame di parentela deve essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che stabilisce le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia.
In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico presentando:
Viceversa, se il coniuge non è residente in Italia il legame di parentela deve essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che stabilisce le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia.
In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico presentando:
- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
- documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
- documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 9 Agosto 2010
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