Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
La Posta
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri incentivi per i medesimi lavori
La detrazione del 55% sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica è cumulabile con altre forme di incentivo riconosciute da enti locali?
Lettera non firmata
La legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ai commi 344 e seguenti, ha introdotto una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2010, secondo le modalità stabilite dal decreto di attuazione 19 febbraio 2007, emanato dal ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico.
Tale detrazione, secondo quanto originariamente previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, era compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi.
Con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, è stato chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l’applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. n bis), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.
Successivamente, il decreto legislativo n. 115/2008, recante norme di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, ha previsto, all’art. 6, comma 3, che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.
Tale detrazione, secondo quanto originariamente previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, era compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi.
Con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, è stato chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l’applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. n bis), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.
Successivamente, il decreto legislativo n. 115/2008, recante norme di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, ha previsto, all’art. 6, comma 3, che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Martedì 7 Settembre 2010
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