Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Esenzione dal bollo per il documento allegato all’istanza di sospensione del pagamento di un tributo
Il documento allegato all’istanza di sospensione del pagamento di un tributo è soggetto all’imposta di bollo?
L. Natta
Ai sensi della normativa vigente i documenti allegati a istanze di sospensione del pagamento dei tributi sono esenti dall’imposta di bollo.
Infatti, l’articolo 5, comma 5, della tabella annessa al Dpr n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), esenta da tale imposta le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
Parimenti, in base dell’articolo 13, nota 2 lettera b), della tariffa annessa allo stesso decreto, non va assoggettata all’imposta di bollo anche la quietanza emessa all’atto del rimborso.
Si fa presente, tuttavia che, il citato articolo 13, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura di 1,81 euro per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
La nota 2, lettera b) al predetto articolo dispone che l’imposta non è dovuta “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.
Infatti, l’articolo 5, comma 5, della tabella annessa al Dpr n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), esenta da tale imposta le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
Parimenti, in base dell’articolo 13, nota 2 lettera b), della tariffa annessa allo stesso decreto, non va assoggettata all’imposta di bollo anche la quietanza emessa all’atto del rimborso.
Si fa presente, tuttavia che, il citato articolo 13, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura di 1,81 euro per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
La nota 2, lettera b) al predetto articolo dispone che l’imposta non è dovuta “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Martedì 20 Luglio 2010
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