La Posta
Esercizio dell’autotutela: annullamento del ruolo
Si può esercitare l’autotutela nei confronti del ruolo relativo alla cartella di pagamento?
L. Pallotti
L’istituto dell’autotutela è disciplinato dall’articolo 2-quater del Dl 564/1994, convertito dalla legge 656/1994 e modificato dalla legge 28/1999, nonché dal Dm 37/1997. Il contribuente ha la facoltà di esercitare l’autotutela presentando all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente (che ha emesso il ruolo) istanza di annullamento totale o parziale del ruolo relativo alla cartella di pagamento.
L’esercizio del potere di annullamento può anche avvenire d’ufficio. In tal caso, l’annullamento in via di autotutela costituisce lo strumento giuridico fondamentale per la realizzazione di quel particolare rilevante interesse che l’Amministrazione ha a che sia assicurata equità e
 trasparenza alla propria azione e siano evitate, ovvero eliminate, controversie nelle quali appare certa, o quanto meno probabile, la soccombenza.
L’esercizio del poter di autotutela da parte dell’ufficio si fonda sulla sussistenza congiunta:
  • dell’illegittimità dell’atto quale può essere determinata, ad esempio, da: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell’imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione
  • di uno specifico concreto e attuale interesse pubblico alla eliminazione dell’atto, diverso dal generico interesse al ripristino della “legalità”, che, in esito a un apposito processo logico di comparazione, risulti prevalente rispetto all’interesse pubblico alla stabilità delle situazioni giuridiche. Tale interesse, in campo tributario, sussiste certamente quando consista nella necessità di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell’ordinamento o di soddisfare l’esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile e oneroso.
Oggetto di annullamento d’ufficio possono, pertanto, essere non solo i tipici atti di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, ma anche tutti gli altri atti che comunque incidano negativamente nella sfera giuridica del contribuente, quali, ad esempio, il ruolo e gli atti di diniego di agevolazioni fiscali o di rimborso di imposte indebitamente versate.
 

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 24 Settembre 2010