Fermo amministrativo di beni mobili registrati

E’ vietata la possibilità di vendere l’autovettura per la quale l’agente della riscossione abbia disposto il fermo amministrativo?
E. Belli
Com’è noto l’agente della riscossione può disporre il fermo amministrativo di beni mobili registrati (nel caso oggetto del quesito, un’autovettura) se il contribuente, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, non provvede al versamento delle imposte dovute. Poiché il fermo ha una funzione cautelare, esso non comporta alcun vincolo di indisponibilità. Ne deriva, pertanto, che l’autovettura può essere ceduta a terzi da parte del proprietario-venditore sul quale grava l’obbligo di informare l’acquirente della presenza del fermo. In caso di mancata comunicazione, l’acquirente ha facoltà di adire la giustizia civile al fine di ottenere la tutela, attribuita dal legislatore con l’articolo 1489 c.c., per gli acquirenti di cose gravate da oneri o diritti di godimento di terzi non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto.
Antonina Giordano
 pubblicato Mercoledì, 14 Gennaio 2009