Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Finanziamenti a medio e lungo termine
Le operazioni di credito a medio e lungo termine sono soggette all’imposta di registro?
B. Di Fonzo
L’articolo 15 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601 dispone l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative delle operazioni, relative ai finanziamenti a medio e lungo termine la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi, e di tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni medesime.
La citata disposizione recita, infatti, che “le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.
Gli enti che effettuano le predette operazioni sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, un’imposta sostitutiva.
In particolare, dispone l’art. 17 del predetto Dpr n. 601/73 che per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei DD.LL. 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, dei DD. LL. 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del D.L.L. 15 dicembre 1947, n. 1418, della L. 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della L. 25 luglio 1952, n. 949, e delle LL. 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario in base al T. U. 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.L.L. 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle LL. 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle LL. 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l’imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 citato per gli atti giudiziari e le cambiali.
In particolare, dispone l’art. 17 del predetto Dpr n. 601/73 che per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei DD.LL. 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, dei DD. LL. 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del D.L.L. 15 dicembre 1947, n. 1418, della L. 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della L. 25 luglio 1952, n. 949, e delle LL. 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario in base al T. U. 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.L.L. 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle LL. 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle LL. 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l’imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 citato per gli atti giudiziari e le cambiali.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 31 Maggio 2010
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