La Posta
Imposta di registro e Iva applicabili all’ampliamento della "prima casa"
Nel caso di acquisto, per esigenze di ampliamento della metratura, di un’ulteriore porzione dell’immobile già acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa”, può trovare applicazione l’Iva al 4% o l’imposta di registro al 3%?
L. Gitto
Per poter fruire dell’applicazione agevolata dell’imposta di registro con aliquota del 3% prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, è necessario che:
  • l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Tali requisiti soggettivi e oggettivi devono ricorrere congiuntamente ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Nella fattispecie oggetto del quesito, all’acquisto di un’ulteriore porzione immobiliare, contigua a un immobile, acquistato precedentemente con le agevolazioni, è applicabile l’aliquota agevolata dell’imposta di registro al 3% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, se sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge.

Relativamente al regime Iva, l’agevolazione può essere applicata all’acquisto ulteriore solo nel caso in cui esso costituisca ampliamento.
Devono quindi ricorrere le seguenti condizioni:
  • i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità immobiliare né devono avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire una nuova unità immobiliare;
  • l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso.
In altri termini, l’ampliamento di un immobile già assoggettato al regime di favore può rientrare tra le ipotesi ammesse al beneficio dalla norma agevolativa se l’alloggio realizzato rientra, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche, nella tipologia degli alloggi non di lusso e sussistano tutte le condizioni previste per essere ammessi al beneficio.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 7 Gennaio 2011