La Posta
Imposta di registro sulla divisione degli immobili condominiali
La divisione di un’area di proprietà condominiale adibita a parcheggio e la successiva assegnazione di posti auto ai condomini è soggetta all’imposta di registro dell’1%?
G. Vannini
Le parti comuni del condominio possono essere oggetto di divisione purché la medesima non renda più incomodo l’uso della cosa a ciascun condòmino.
In caso di divisione di beni immobili condominiali (nel caso in esame per l’assegnazione di posti auto) in parti che corrispondano per valore alle quote di diritto spettanti a ciascun condòmino, la divisione operata, senza alcun conguaglio, in beni o denaro, non si configura come vendita ma è un “atto di natura dichiarativa”, soggetto all’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1%.
Invece, nel caso in cui, nella singola assegnazione di beni a favore di uno o più condòmini, si ecceda rispetto alla quota spettante, l’atto, per la sola parte eccedente, è qualificabile come “trasferimento”.
Solo se l’eccedenza supera il 5% del valore della quota di diritto, essa è soggetta all’imposta di registro nella misura più gravosa stabilita per i trasferimenti a titolo oneroso.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 11 Giugno 2010