La Posta
Imputazione del reddito al collaboratore familiare
Quali sono le modalità di determinazione del reddito da imputare al collaboratore familiare che inizi a prestare la propria attività nell’ambito dell’impresa familiare nel corso dell’anno?
D. Fantini
Costituisce impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, prestando in modo continuativo nell'impresa stessa (che ai fini fiscali costituisce impresa commerciale) o nella famiglia la propria attività (produttiva di redditi d'impresa, in quanto restano escluse le attività produttive di redditi di lavoro autonomo, per le quali l'imputazione rimane in ogni caso unitaria e personalizzata in capo all'esercente l'attività artistica o professionale).
Quando ne ricorre il presupposto e purché a base della collaborazione non sia configurabile un diverso rapporto, i familiari predetti hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda (anche relativamente all'avviamento), in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
I redditi delle imprese familiari sono imputati a ciascun collaboratore familiare proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, subordinatamente alla verifica di determinate condizioni.
I familiari dell'impresa, infatti, debbono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti.
E' necessario distinguere l'ipotesi in cui l'impresa sia già esistente e successivamente, nel corso dell'anno, venga enunciata la conduzione sotto la forma di impresa familiare, da quella in cui l'attività sia iniziata ex novo nel corso dell'anno sotto forma di impresa familiare. Nella prima ipotesi, l'atto di enunciazione dell'impresa familiare, formalizzato in data anteriore all'inizio dell'attività dell'impresa familiare avrà effetto fiscale a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data dell'atto di enunciazione. Nella seconda ipotesi, invece, l'atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili può produrre effetti fiscali dal periodo stesso, a condizione che esso risulti posto in essere contestualmente all'inizio dell'attività e sia debitamente registrato nel termine fisso ordinario stabilito dalle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Ovviamente, rimane sempre nella libera disponibilità delle parti di procedere a una eventuale nuova determinazione delle quote in relazione all'apporto quantitativo e qualitativo dei collaboratori, in tal caso ponendo in essere apposito altro atto a valere dal periodo di imposta successivo.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Lunedì 24 Gennaio 2011