La Posta
Istanza di sospensione della riscossione
Quando è possibile ottenere la sospensione della riscossione? A chi va rivolta la richiesta?
Lettera non firmata
La richiesta di pagamento può essere sospesa, oltre che in via amministrativa dall’ente creditore (d’ufficio o su richiesta del contribuente) e giudiziale (commissione tributaria o giudice  ordinario su richiesta del contribuente), anche a seguito di istanza presentata agli Agenti della riscossione.

E’ possibile chiedere direttamente la sospensione della riscossione quando:
- il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo
-  la commissione tributaria ha accolto il ricorso
- il contribuente ha ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale (indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria). 

Per ottenere la sospensione il contribuente deve presentare allo sportello Equitalia l’apposito modello di autodichiarazione, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Lunedì 26 Luglio 2010