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La Posta
La nozione di "uso domestico" ai fini della fruizione dell'Iva agevolata del 10%

Ai fini della fruizione dell’aliquota Iva agevolata del 10% cosa s’intende per “uso domestico?
A. Bartolomeo
La disposizione di cui al punto 122) della Tabella A, parte III, del Dpr 633/1972, come modificata dall'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha specificato che l'aliquota agevolata del 10% è applicabile oltre che alle prestazioni di servizi anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico.
Presupposto indispensabile per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata è che l'energia venga erogata per "uso domestico".
L’'uso domestico”, come precisato con la circolare n. 82/1999, e ribadito con la risoluzione n. 150/2004, si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo (e che non utilizzano l’energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione).
In sostanza, il riferimento all’espressione “uso domestico” limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della "residenzialità" con esclusione, invece, delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture non residenziali, sia pubbliche che private (circolare 7 aprile 1999 n. 82).
Presupposto indispensabile per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata è che l'energia venga erogata per "uso domestico".
L’'uso domestico”, come precisato con la circolare n. 82/1999, e ribadito con la risoluzione n. 150/2004, si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo (e che non utilizzano l’energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione).
In sostanza, il riferimento all’espressione “uso domestico” limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della "residenzialità" con esclusione, invece, delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture non residenziali, sia pubbliche che private (circolare 7 aprile 1999 n. 82).
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 16 Settembre 2010
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