Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Liquidazione dell'indennità di TFR o di TFS iure successionis e iure proprio
Nel caso di decesso del lavoratore, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs) entra a far parte dell'asse ereditario e va corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione?
G. Ralli
Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo.
Al termine del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione dello stesso, l’ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.
In deroga ai principi generali della successione mortis causa, nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono a una funzione previdenziale.
Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.
In tale ipotesi, il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l’attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità e l’ente previdenziale non è vincolato all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 48 del Tus prima di disporne il pagamento.
In assenza dei soggetti individuati dalla legge, il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione mortis causa, tanto testamentaria che legittima. In quest’ultimo caso, l’acquisto dell’indennità avviene iure ereditario, e l’istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non era obbligato a presentarla.
La riserva legale di destinazione è fissata dal legislatore relativamente all’ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l’evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.
In tale ipotesi, l’istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l’indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, deve acquisire, il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a tale adempimento.risponde
Antonina Giordano
pubblicato Mercoledì 12 Gennaio 2011
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