Modalità di attribuzione del bonus famiglia
E’ possibile avere maggiori delucidazioni sulle modalità di attribuzione del bonus famiglia?
S. Anni - Loretta Turni - Nicoletta Bonaldo - L. Gatto
L’articolo 1 della legge n. 2/2009 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) ha previsto l’attribuzione, per il solo anno 2009, di un beneficio economico destinato ai soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Sono destinatari del beneficio i nuclei familiari i cui componenti, residenti e non titolari di partita Iva, abbiano percepito redditi: da lavoro dipendente (o alcuni redditi assimilati); di pensione; di lavoro autonomo (intesa come attività autonoma non esercitata abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge anche se non a carico); fondiari (esclusivamente in coacervo con i redditi predetti per un ammontare non superiore a 2.500 euro). Il beneficio è attribuito in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo della famiglia riferito al periodo d’imposta 2007 ovvero, in alternativa, al periodo d’imposta 2008. Gli importi sono i seguenti: 200 euro per i soggetti titolari di reddito di pensione e unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15mila euro; 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro; 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro; 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Tuir, con reddito complessivo familiare fino a 35mila euro. Il bonus è attribuito a un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la social card. Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa o sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati - codice fiscale del coniuge non a carico, dei figli e degli altri familiari a carico, indicazione della relazione di parentela e del possesso dei requisiti di reddito - contenuti nella richiesta autocertificata presentata dagli interessati entro il 28 febbraio 2009. Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. In particolare, se la richiesta si riferisce al periodo d’imposta 2007 essa va presentata al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia". Se la richiesta si riferisce al periodo d’imposta 2008, essa va presentata al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. Se il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, può essere richiesto nella dichiarazione dei redditi ovvero, da chi è esonerato da tale adempimento, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
Per compilare il modulo è possibile farsi aiutare dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti abilitati.
Per compilare il modulo è possibile farsi aiutare dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti abilitati.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì, 30 Gennaio 2009
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