La Posta
Mutui per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa

L’agevolazione per i mutui prima casa di cui alla manovra anticrisi  a quali tipi di mutuo si applicano?

 

l. Dell'Anna - G. Imberi

L’articolo 2 della legge n. 2/2009 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) stabilisce che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4%, senza "spread", spese varie o altro tipo di maggiorazione, e il tasso  indicato nel contratto di mutuo alla data di sottoscrizione dello stesso se più alto del 4%. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo è assunta a carico dello Stato. La misura trova applicazione ai mutui garantiti da ipoteca sottoscritti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (escluse  le abitazioni signorili, le ville, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico) sottoscritti o accollati (anche a seguito di frazionamento) dalle persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Per i mutui sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo spread è costituito dal tasso stabilito dalla Banca centrale europea. Sono a carico della parte richiedente solo gli onorari notarili per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione.  Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, in caso di offerta alla clientela di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad offrire ai clienti la possibilità di stipulare questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate definirà le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili all'anagrafe tributaria, possano ricorrere le condizioni per il predetto accollo da parte dello Stato e le modalità tecniche per garantire ai predetti operatori l’attribuzione di un credito d’imposta pari alla parte di rata coperta dallo Stato medesimo utilizzabile in compensazione.


risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Giovedì 29 Gennaio 2009