L’agevolazione per i mutui prima casa di cui alla manovra anticrisi a quali tipi di mutuo si applicano?
L’articolo 2 della legge n. 2/2009 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) stabilisce che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4%, senza "spread", spese varie o altro tipo di maggiorazione, e il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di sottoscrizione dello stesso se più alto del 4%. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo è assunta a carico dello Stato. La misura trova applicazione ai mutui garantiti da ipoteca sottoscritti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (escluse le abitazioni signorili, le ville, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico) sottoscritti o accollati (anche a seguito di frazionamento) dalle persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Per i mutui sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo spread è costituito dal tasso stabilito dalla Banca centrale europea. Sono a carico della parte richiedente solo gli onorari notarili per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, in caso di offerta alla clientela di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad offrire ai clienti la possibilità di stipulare questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate definirà le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili all'anagrafe tributaria, possano ricorrere le condizioni per il predetto accollo da parte dello Stato e le modalità tecniche per garantire ai predetti operatori l’attribuzione di un credito d’imposta pari alla parte di rata coperta dallo Stato medesimo utilizzabile in compensazione.
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