Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Comunicazione dell’iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione
L’agente della riscossione è tenuto a comunicare al contribuente la misura cautelare intrapresa a seguito di mancato pagamento della cartella?
W. Severino
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
In merito alle procedure esecutive e cautelari dirette al recupero delle somme iscritte a ruolo la direttiva di Equitalia n. 12 del 5 luglio 2007 ha fornito precise indicazioni prevedendo che, per debiti tributari di importo compreso tra 500 e 10mila euro, prima di iscrivere l'ipoteca sugli immobili, venga notificato al debitore un atto di sollecito di pagamento.
Il provvedimento dispone, invece, che per i debiti al di sopra di 10mila euro resti nella facoltà degli agenti della riscossione la decisione di iscrivere direttamente l’ipoteca.
In merito alle procedure esecutive e cautelari dirette al recupero delle somme iscritte a ruolo la direttiva di Equitalia n. 12 del 5 luglio 2007 ha fornito precise indicazioni prevedendo che, per debiti tributari di importo compreso tra 500 e 10mila euro, prima di iscrivere l'ipoteca sugli immobili, venga notificato al debitore un atto di sollecito di pagamento.
Il provvedimento dispone, invece, che per i debiti al di sopra di 10mila euro resti nella facoltà degli agenti della riscossione la decisione di iscrivere direttamente l’ipoteca.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Mercoledì 9 Marzo 2011
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