La Posta
Pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo
Quali sono le nuove disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo?
Antonina Giordano - Roma
Se il soggetto passivo ha versato somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offrirà la restituzione mediante una comunicazione relativa alle modalità di restituzione dell'eccedenza. Nel caso in cui trascorrano tre mesi dalla notifica senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione, l'agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato nè facilmente identificabile., all'entrata del bilancio dello Stato. Se l'eccedenza del versamento è inferiore a 50 euro, il termine per il riversamento all'ente creditore o all'entrata del bilancio dello Stato è di tre mesi dalla data del pagamento in eccesso; in tal caso non è prevista alcuna forma di comunicazione al debitore. In tal caso una quota pari al 15% dell'eccedenza affluisce in contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
 pubblicato Martedì 21 Ottobre 2008