Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Possesso di denaro in caso di viaggio all’estero
Quanto denaro in contante è possibile portare con sè in caso di viaggio all'estero? Quali sanzioni sono applicabili in caso di violazioni?
S. Baldini
Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10mila euro. Oltre questo importo è necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso.
La misura si applica a tutti i movimenti da e per Paesi extracomunitari e comunitari.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
• il sequestro amministrativo nel limite del 40% dell’importo eccedente il limite fissato
• l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell’importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro
• l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.
Nei casi previsti (infrazione non superiore a 250mila euro e non fruizione del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti) il trasgressore può richiedere di essere ammesso all’estinzione della violazione, mediante pagamento immediato in misura ridotta di una somma pari al 5%, con un minimo di 200 euro, dell’importo eccedente il limite fissato, direttamente presso l’ufficio doganale. Il pagamento può avvenire entro 10 giorni dalla violazione a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di pagamento contestuale alla violazione non si procede al sequestro.
La misura si applica a tutti i movimenti da e per Paesi extracomunitari e comunitari.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
• il sequestro amministrativo nel limite del 40% dell’importo eccedente il limite fissato
• l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell’importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro
• l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.
Nei casi previsti (infrazione non superiore a 250mila euro e non fruizione del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti) il trasgressore può richiedere di essere ammesso all’estinzione della violazione, mediante pagamento immediato in misura ridotta di una somma pari al 5%, con un minimo di 200 euro, dell’importo eccedente il limite fissato, direttamente presso l’ufficio doganale. Il pagamento può avvenire entro 10 giorni dalla violazione a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di pagamento contestuale alla violazione non si procede al sequestro.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Martedì 27 Luglio 2010
Ricerca nella posta
Archivio lettere
Maggio, 2012
(17)
Aprile, 2012
(19)
Marzo, 2012
(22)
Febbraio, 2012
(19)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(20)
Novembre, 2011
(21)
Ottobre, 2011
(21)
Settembre, 2011
(22)
Agosto, 2011
(22)
Luglio, 2011
(21)
Giugno, 2011
(20)
