Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Possibilità di accesso agli atti dopo l’avviso di accertamento
Desidero sapere se è legittimo il rifiuto opposto dall’ufficio finanziario all’esercizio del diritto di accesso agli atti che precedono l’avviso di accertamento.
R. Tucci
La legge 241/1990, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede, all’articolo 24, le fattispecie per le quali l’accesso è escluso.Il primo comma della norma stabilisce che il diritto di accesso è escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 801/1977, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo
- nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
- nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Il Consiglio di Stato (ex multis, sentenze 5144/2008 e 53/2010) ha affermato che l’inaccessibilità agli atti è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.
- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 801/1977, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo
- nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
- nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
La legge prevede, dunque, inequivocamente, l’esclusione dall’accesso agli atti del procedimento tributario, senza alcuna distinzione relativa alla conclusione o meno di quest’ultimo.
La questione della legittimità dell’accesso ha, tuttavia, formato oggetto di pronunciamento in sede giurisprudenziale.Il Consiglio di Stato (ex multis, sentenze 5144/2008 e 53/2010) ha affermato che l’inaccessibilità agli atti è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Martedì 15 Febbraio 2011
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