Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
La Posta
Possibilità di detrarre gli interessi passivi in dipendenza di un contratto di mutuo ipotecario privo di motivazione
Nel caso in cui il contratto di mutuo non indichi espressamente che è stato sottoscritto per la costruzione dell’abitazione principale è possibile comunque detrarre gli interessi passivi?
G. Marra
L'articolo 15, comma 1-ter, del Tuir prevede che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari a 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma".
Il Dm 30 luglio 1999, n. 311, di definizione delle condizioni di detraibilità, all'articolo 3, tra la documentazione da conservare a fini probatori, annovera "il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale...".
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 2005, ha precisato che la motivazione del mutuo può risultare, oltre che dal contratto di mutuo stesso, anche dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente.
In via residuale, qualora la banca non sia in grado di attestare il nesso di causalità tra il mutuo e la destinazione dell'immobile a dimora abituale, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese.
Il Dm 30 luglio 1999, n. 311, di definizione delle condizioni di detraibilità, all'articolo 3, tra la documentazione da conservare a fini probatori, annovera "il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale...".
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 2005, ha precisato che la motivazione del mutuo può risultare, oltre che dal contratto di mutuo stesso, anche dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente.
In via residuale, qualora la banca non sia in grado di attestare il nesso di causalità tra il mutuo e la destinazione dell'immobile a dimora abituale, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 26 Febbraio 2010
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