Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:27
La Posta
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Si chiedono chiarimenti sulla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e in particolare sul trattamento fiscale dei compensi percepiti a carico di terzi dal lavoratore dipendente.
L. Martone
Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’articolo 50 del Tuir comprende:
1) “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato” [comma 1, lett. b)];
2) i redditi derivanti dai c.d. rapporti di collaborazione tipici, vale a dire “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni” [comma 1, lett. c-bis), prima parte];
3) i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione atipici, cioè le somme e i valori in genere “percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita” [comma 1, lett. c-bis), seconda parte].
La medesima norma prevede che i redditi sub 2) e 3) sono considerati assimilati a quelli da lavoro dipendente “sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
Relativamente alle indennità e ai compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente, il ministero delle Finanze ha precisato, con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che detti compensi hanno natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ove derivanti da “incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro”, sulla base di “un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale”. In particolare, sussiste la relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente anche “nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene”. Tali compensi, inoltre, se devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato sono “esclusi dalla tassazione anche in sede di applicazione delle ritenute d’acconto”.
1) “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato” [comma 1, lett. b)];
2) i redditi derivanti dai c.d. rapporti di collaborazione tipici, vale a dire “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni” [comma 1, lett. c-bis), prima parte];
3) i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione atipici, cioè le somme e i valori in genere “percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita” [comma 1, lett. c-bis), seconda parte].
La medesima norma prevede che i redditi sub 2) e 3) sono considerati assimilati a quelli da lavoro dipendente “sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
Relativamente alle indennità e ai compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente, il ministero delle Finanze ha precisato, con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che detti compensi hanno natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ove derivanti da “incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro”, sulla base di “un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale”. In particolare, sussiste la relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente anche “nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene”. Tali compensi, inoltre, se devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato sono “esclusi dalla tassazione anche in sede di applicazione delle ritenute d’acconto”.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 25 Giugno 2010
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