La Posta
Reddito derivante dalla vendita di libri editi e stampati in proprio
La vendita abituale attraverso una libreria di opere letterarie scritte e stampate personalmente si configura come attività diversa rispetto a quella principale di lavoro autonomo?
S. Tallini
L’attività di edizione e vendita di un’opera letteraria svolta in forma abituale è produttiva, ai fini delle imposte dirette, di reddito d’impresa.
Infatti, l’articolo 53 del Tuir prevede che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”, compresi “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.
Il successivo articolo 55 stabilisce che sono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali. La norma da ultimo richiamata precisa che per esercizio di imprese commerciali si intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa”.
La complessiva attività rappresentata, che comprende l’edizione e la successiva rivendita del libro svolta in via abituale, dà luogo, quindi, a reddito d’impresa. Lo sfruttamento economico, infatti, avviene in maniera immediata e diretta, tramite un’iniziativa economica di tipo editoriale-commerciale generando la soggettività passiva ai fini Iva e i proventi percepiti non possono che essere classificati come ricavi e, quindi, ai fini delle imposte dirette, concorrono a formare reddito d’impresa.
Per quanto riguarda l’Iva, il contribuente, in quanto editore di se stesso in questa particolare circostanza, dovrà corrispondere l’imposta ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972. Tale norma stabilisce che “l’imposta è dovuta per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute”. Poiché, come chiarito nella circolare 328/1997, “per editore deve intendersi, in linea generale, l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale, in assenza di uno specifico contratto di editoria, è obbligato all’assolvimento dell’Iva l’operatore che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa”.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 5 Novembre 2010