Reddito di allevamento in regime di soccida
Qual è il trattamento fiscale del reddito di allevamento in presenza di contratti di soccida?
Federico Palma - Roma
Il reddito di allevamento in presenza di contratti di soccida è assoggettato ad un regime di determinazione automatica che può essere applicato sia dal soccidante che dal soccidario. E' necessario che il soccidante contabilizzi separatamente la quota di animali a lui spettante e quella di spettanza del soccidario. Alla fine dell'anno il soccidante deve comunicare al soccidario il numero degli animali corrispondente agli accrescimenti a lui spettanti. Qualora il soccidante abbia liquidato al soccidario gli accrescimenti con il denaro e non con l'assegnazione di animali, può determinare il numero dei capi spettanti al soccidario dividendo i corrispettivi liquidati per il prezzo realizzato per ciascun animale. Non è determinante il possesso del reddito agrario da parte del soccidario ma se ne è titolare (in quanto proprietario o affittuario del fondo) può utilizzarlo per la determinazione degli animali eccedenti. Se, invece, è sprovvisto di reddito agrario, il soccidante dovrà comunicare al soccidario una quota del reddito agrario dei propri terreni.
pubblicato Lunedì, 27 Ottobre 2008
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