Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
La Posta
Regime agevolato Irpef per i giovani professionisti
Quali agevolazioni Irpef sono riconosciute a un professionista che desidera intraprendere l’attività?
L. Vantini
Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, l’art. 13 della L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef - e relative addizionali - pari al 10% del reddito, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo di imposta e i due successivi.
Chi si avvale di tale regime è tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Il professionista che si avvale del regime agevolato può provvedere personalmente alla tenuta della propria contabilità, anche avvalendosi dell’assistenza gratuita prestata dall’Agenzia delle Entrate competente (c.d. tutoraggio), utilizzando i programmi presenti nel sito www.agenziaentrate.it.
La scelta del regime agevolato comporta, come detto, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo (ossia del reddito prodotto al netto delle spese inerenti all’attività, sostenute nel periodo di imposta).
L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef, per cui si versano regolarmente gli altri tributi, a eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).
L’accesso ai predetti benefici è subordinato alle seguenti condizioni :
a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l’attività professionale, anche in forma associata o familiare
b) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un’importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
c) deve essere realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro;
d) debbono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (art. 13, comma 2, L. 388/2000).
Il regime fiscale agevolato ha la durata di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti dei compensi sopra indicati. Nella specie, il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l’importo di 30.987,41 euro, ma non oltre del 50% (e quindi fino a 46.481,12 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i compensi superino del 50% detti limiti. In tali situazioni l’intero reddito del lavoratore autonomo conseguito nel periodo d’imposta verrà assoggettato a tassazione nei modi ordinari (art. 13, comma 3, Legge 388/2000) .
Chi si avvale di tale regime è tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Il professionista che si avvale del regime agevolato può provvedere personalmente alla tenuta della propria contabilità, anche avvalendosi dell’assistenza gratuita prestata dall’Agenzia delle Entrate competente (c.d. tutoraggio), utilizzando i programmi presenti nel sito www.agenziaentrate.it.
La scelta del regime agevolato comporta, come detto, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo (ossia del reddito prodotto al netto delle spese inerenti all’attività, sostenute nel periodo di imposta).
L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef, per cui si versano regolarmente gli altri tributi, a eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).
L’accesso ai predetti benefici è subordinato alle seguenti condizioni :
a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l’attività professionale, anche in forma associata o familiare
b) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un’importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
c) deve essere realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro;
d) debbono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (art. 13, comma 2, L. 388/2000).
Il regime fiscale agevolato ha la durata di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti dei compensi sopra indicati. Nella specie, il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l’importo di 30.987,41 euro, ma non oltre del 50% (e quindi fino a 46.481,12 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i compensi superino del 50% detti limiti. In tali situazioni l’intero reddito del lavoratore autonomo conseguito nel periodo d’imposta verrà assoggettato a tassazione nei modi ordinari (art. 13, comma 3, Legge 388/2000) .
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 26 Agosto 2010
Ricerca nella posta
Archivio lettere
Febbraio, 2012
(3)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(20)
Novembre, 2011
(21)
Ottobre, 2011
(21)
Settembre, 2011
(22)
Agosto, 2011
(22)
Luglio, 2011
(21)
Giugno, 2011
(20)
Maggio, 2011
(22)
Aprile, 2011
(20)
Marzo, 2011
(22)
