La Posta
Regime agevolato Irpef per i giovani professionisti
Quali agevolazioni Irpef sono riconosciute a un professionista che desidera intraprendere l’attività?
L. Vantini
Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, l’art. 13 della L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef - e relative addizionali -  pari al 10% del reddito, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo di imposta e i due successivi.
Chi si avvale di tale regime è  tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Il professionista che si avvale del regime agevolato può provvedere personalmente alla tenuta della propria contabilità, anche avvalendosi dell’assistenza gratuita prestata dall’Agenzia delle Entrate competente (c.d. tutoraggio), utilizzando i programmi presenti nel sito www.agenziaentrate.it.

La scelta del regime agevolato comporta, come detto, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo (ossia del reddito prodotto al netto delle spese inerenti all’attività, sostenute nel periodo di imposta).
L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef, per cui si versano regolarmente gli altri tributi, a eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).

L’accesso ai predetti benefici è subordinato alle seguenti  condizioni :
a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l’attività professionale, anche in forma associata o familiare
b) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un’importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
c) deve essere realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro;
d) debbono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (art. 13, comma 2, L. 388/2000).

Il regime fiscale agevolato ha la durata di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti dei compensi sopra indicati. Nella specie, il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l’importo di 30.987,41 euro, ma non oltre del 50% (e quindi fino a 46.481,12 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i compensi superino del 50% detti limiti. In tali situazioni l’intero reddito del lavoratore autonomo conseguito nel periodo d’imposta verrà assoggettato a tassazione nei modi ordinari (art. 13, comma 3, Legge 388/2000) .

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Giovedì 26 Agosto 2010