La Posta
Regime Iva sull'attività di traduzione di testi
Vorrei sapere se l’attività di traduzione di testi è considerata opera dell’ingegno e come va qualificata ai fini dell’Iva.
A. Quaranta
Le traduzioni di opere letterarie o artistiche rientrano nell’ambito delle opere dell’ingegno protette dal diritto di autore (articolo 2575 del codice civile) a condizione che non rechino pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, in quanto costituiscono un’elaborazione di carattere creativo dell’opera originaria.
Le traduzioni di testi letterari o artistici, di testi o documenti di natura commerciale, ovvero quelle di interpretariato, hanno contenuto intellettivo simile a quello delle traduzioni di opere oggetto del diritto d’autore, in quanto realizzano anch’esse comunque un prodotto di elaborazione linguistico.
La normativa in materia di diritto di autore considera opere protette le opere dell’ingegno, di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
L’autore dell’opera, ai sensi dell’articolo 2577 cc, ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo e nei limiti fissati dalla legge.
Alle traduzioni si applica la stessa disciplina Iva prevista per le opere dell’ingegno, secondo cui le cessioni, concessioni, licenze e simili dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, cioè la cessione dei diritti di sfruttamento economico di tali opere, sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva, qualora siano effettuate dagli autori e loro eredi o legatari. Viceversa le traduzioni costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo.
In altre parole, il legislatore , nell’escludere dall’Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative al diritto di autore, ha inteso sottrarre all’imposizione solo le transazioni aventi a oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell’ingegno, protette ai sensi del capo I della legge sul diritto di autore, a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.
La logica dell’esclusione da Iva dei diritti d’autore sta nella estrema incertezza a individuare nel campo delle opere dell’ingegno l’esercizio concreto di un’attività professionale, che può essere rilevata solo quando può ragionevolmente essere riscontrata, come nel caso dei diritti di autore sulle opere di ingegneria e sulla produzione cinematografica, nonché per i diritti d’autore relativi a opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Giovedì 17 Febbraio 2011