Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:37
La Posta
Rettifica della scheda informativa
E’ possibile rettificare la scheda informativa relativa a interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione del 55%), se è decorso il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori?
u. Batistelli
Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.
La correzione può riguardare errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.
La comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Non è necessario rettificare la scheda informativa nel caso in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti; in tali ipotesi, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
La correzione può riguardare errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.
La comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Non è necessario rettificare la scheda informativa nel caso in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti; in tali ipotesi, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 17 Dicembre 2010
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