Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:37
La Posta
Riduzione dell’imponibile Iva a seguito di sconti sopravvenuti
Nel caso di operazioni già fatturate e per le quali si riduce l’imponibile in conseguenza di sconti concordati dalle parti, entro quale termine è possibile effettuare la variazione in diminuzione dell’Iva?
S. Di Carlo
Il cedente che ha fatturato le operazioni per le quali si riduce l’imponibile in conseguenza dell’applicazione di sconti previsti contrattualmente, ha il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
Il cessionario o committente, che ha già registrato le operazioni, deve in tal caso registrare la variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
La variazione va operata nel termine massimo di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile se gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che hanno dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 (“Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”).risponde
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 6 Dicembre 2010
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