Rilevanza Iva della distribuzione dei medicinali da parte delle farmacie
Le prestazioni effettuate dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale, trattandosi di prestazioni di cura erogate da professionisti soggetti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/34 e successive modificazioni, possono rientrare tra quelle disciplinate dall'art. 10, n. 18), del Dpr n. 633/1972 e, come tali, essere considerate esenti dall'Iva?
Saverio Mazzella
L'attività di distribuzione dei farmaci resa dalle farmacie non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 10, n. 18), del Dpr n. 633/1972, ai sensi del quale sono esenti dall'Iva "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze".
Infatti, non essendo l'attività di distribuzione farmaci, una prestazione sanitaria ma piuttosto una prestazione dipendente da un obbligo di fare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633/1972, verso il soggetto committente (Azienda ASL), la medesima operazione esula da quelle previste dal citato art. 10, n. 18) e, conseguentemente, deve essere assoggettata al tributo nella misura ordinaria.
In altre parole, le farmacie, in relazione all'attività di distribuzione dei farmaci e di ausili sanitari non svolgono una prestazione riconducibile nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione.
Infatti:
a) al di fuori dell'ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le prestazioni di cure effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche a fini preventivi, diagnostici o terapeutici, ad esclusione delle prestazioni di cure generiche;
b) per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di "prestazioni mediche", questa non si presta a un'interpretazione che includa interventi medici diretti a uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.
Infatti, non essendo l'attività di distribuzione farmaci, una prestazione sanitaria ma piuttosto una prestazione dipendente da un obbligo di fare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633/1972, verso il soggetto committente (Azienda ASL), la medesima operazione esula da quelle previste dal citato art. 10, n. 18) e, conseguentemente, deve essere assoggettata al tributo nella misura ordinaria.
In altre parole, le farmacie, in relazione all'attività di distribuzione dei farmaci e di ausili sanitari non svolgono una prestazione riconducibile nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione.
Infatti:
- per attività di diagnosi si indica l'attività diretta a identificare la patologia cui i pazienti sono affetti;
- per prestazioni di cura, secondo la normativa in materia vigente, s'intendono le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica (a contenuto terapeutico come quella di preparazione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del sangue, misurazione della pressione sanguigna, ecc. ossia quelle prestazioni, effettuate in regime di esenzione Iva, per le quali, sostanzialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di medicinali);
- per prestazioni di riabilitazione s'intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, le quali prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto.
a) al di fuori dell'ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le prestazioni di cure effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche a fini preventivi, diagnostici o terapeutici, ad esclusione delle prestazioni di cure generiche;
b) per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di "prestazioni mediche", questa non si presta a un'interpretazione che includa interventi medici diretti a uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì, 4 Marzo 2010
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