La Posta
Ristrutturazione dell’immobile strumentale da destinare ad abitazione
Per la  ristrutturazione di una cascina da adibire a uso residenziale come prima abitazione, posso beneficiare della detrazione Irpef del 36% Trova applicazione l’Iva al 4% trattandosi di prima casa?
P. Sabelli
L’intervento di ristrutturazione che comporta, al termine dei lavori, il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, può fruire del diritto alla detrazione di imposta del 36% a condizione che nel provvedimento amministrativo autorizzativo dei lavori stessi risulti chiaramente che i lavori stessi comportano il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale, in abitativo.
L’aliquota Iva del 4% si applica solo alla costruzione della prima casa e non alla ristrutturazione.
L’aliquota Iva applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione dell’immobile è, invece, pari al 10% anche se lo stesso verrà destinato ad abitazione principale.
La stessa aliquota Iva del 10% si applica inoltre:
  • all’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Dpr 380/2001)
  • alle forniture dei “beni finiti”, ossia quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie eccetera). L’agevolazione spetta sia se l’acquisto è effettuato direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Martedì 4 Gennaio 2011