Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:37
La Posta
Ritenuta d’acconto sui bonifici bancari e postali
Nell’imponibile, su cui le banche e le Poste devono operare la ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta (ex articolo 25 del Dl n. 78/2010), va computata l’Iva?
V. Ippolito
I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.
La base di calcolo su cui operare la ritenuta non comprende l’Iva, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
La misura dell’aliquota Iva relativa alle prestazioni di servizi e alle cessioni può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Ad esempio, l’Iva è dovuta nella misura del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi, del 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione. Inoltre, nel caso in cui l’impresa che effettua la ristrutturazione fornisca anche i “beni significativi” (ascensori, sanitari, infissi eccetera), l’Iva è dovuta nella misura del 10% sul costo della manodopera e sul pari valore dei suddetti beni significativi e nella misura del 20% sul restante valore degli stessi beni; l’Iva è dovuta nella misura del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.
Pertanto, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20 per cento.
La base di calcolo su cui operare la ritenuta non comprende l’Iva, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
La misura dell’aliquota Iva relativa alle prestazioni di servizi e alle cessioni può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Ad esempio, l’Iva è dovuta nella misura del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi, del 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione. Inoltre, nel caso in cui l’impresa che effettua la ristrutturazione fornisca anche i “beni significativi” (ascensori, sanitari, infissi eccetera), l’Iva è dovuta nella misura del 10% sul costo della manodopera e sul pari valore dei suddetti beni significativi e nella misura del 20% sul restante valore degli stessi beni; l’Iva è dovuta nella misura del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.
Pertanto, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20 per cento.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 31 Dicembre 2010
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