Un figlio studente universitario a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno svolge servizio civile nazionale con un compenso dal 03/11/2008 di 433,80 euro mensile. Tale compenso determina la non corresponsione delle detrazioni per figlio a carico? Dovrò comunicare al mio datore di lavoro la cancellazione delle detrazioni? Il figlio dovrà produrre il modello 730 essendo proprietario della sola abitazione principale?
Se il reddito complessivo dello studente (ovvero il reddito dell’abitazione principale + il compenso per il servizio civile) supera l’importo di 2840,51 euro, non può essere considerato fiscalmente a carico dei genitori e quindi questi dovranno comunicare ai rispettivi datori di lavoro di non aver diritto alle detrazioni per figli a carico. Poiché a partire da quest’anno il datore di lavoro può riconoscere le detrazioni per figli a carico solo a seguito di apposita richiesta avanzata dal dipendente, che indica di avervi diritto e in che misura, la comunicazione di non spettanza delle detrazioni per figli a carico dovrà essere prodotta solo se il beneficio era stato inizialmente richiesto. Il figlio, titolare dell’abitazione principale e del reddito derivante dal servizio civile, non è tenuto alla presentazione del 730. Infatti, per redditi dell’ammontare indicato (433,80 euro per due mensilità e reddito dell’abitazione principale che non concorre al reddito imponibile in quanto onere deducibile), la detrazione per redditi di lavoro dipendente (o assimilato al lavoro dipendente, quale è quello erogato per il servizio civile) è maggiore dell’imposta. Il reddito erogato per il servizio civile deve comunque essere certificato con un CUD.
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