Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:37
La Posta
Sostituzione delle finestre
E' possibile fruire della detrazione d'imposta del 55 % per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi? Quale documentazione deve rilasciare la ditta fornitrice? La scheda informativa può essere compitata anche dal committente?
P. Micheloni - S. Gatti - B. Nicolini
L’articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) include fra gli interventi di risparmio energetico agevolabili con il riconoscimento della detrazione del 55 % delle spese sostenute, la sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
Sono spese detraibili, anche le spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie a essi collegate.
Per beneficiare della detrazione, è necessario che attraverso la fornitura e posa in opera della nuova finestra comprensiva di infisso si realizzi non solo il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture e dei componenti vetrati esistenti ma anche che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192), le quali, in relazione alle singole zone climatiche indicano, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture orizzontali, verticali e quella delle finestre.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica.
Ai fini della fruizione del beneficio fiscale, è necessario trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato allegato F del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008.
La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo (e non di effettuazione dei pagamenti).
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma),
indicando il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 25 Novembre 2010
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