Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
La Posta
Tassazione sulle plusvalenze da cessione di immobile situato all’estero
La cessione a titolo oneroso di un immobile ubicato all’estero fa emergere plusvalenze tassabili in capo al cedente residente in Italia anche se nello Stato estero non si applica la tassazione su base catastale?
S. Barra
La cessione a titolo oneroso di un immobile situato all'estero costituisce atto idoneo a far emergere plusvalenze tassabili in capo al cedente residente in Italia. L'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, infatti, non limita la previsione di imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia. Relativamente alle modalità di tassazione, l'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 (così come modificato dal decreto legge n. 262/2006 e dall'articolo 1, comma 310, della legge 296/2006) prevede che, in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. Dall'ambito di applicazione della norma sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. L'imposta sostitutiva in questione costituisce una modalità di tassazione delle plusvalenze immobiliari (con esclusione di quelle derivanti dalla cessione di terreni edificabili) alternativa rispetto a quella ordinaria ed è applicabile solo su richiesta della parte venditrice al notaio, il quale provvede al versamento dell'imposta sostitutiva per conto del cedente.
La normativa non prevede modalità alternative né termini ulteriori per l'adempimento degli obblighi tributari collegati all'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il contribuente, per avvalersi del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005, deve necessariamente optare, all'atto della cessione, per l'applicazione del regime sostitutivo e provvedere al contestuale versamento al notaio, della provvista necessaria per il pagamento della relativa imposta.
Nell'ipotesi in cui l'atto di trasferimento sia formato all'estero, il contribuente italiano non potrà usufruire dell'imposta sostitutiva, in considerazione del fatto che in tal caso la cessione è realizzata senza l'intervento del notaio italiano, il quale è indispensabile per l'applicazione della norma.
La possibilità di applicare l'imposta sostitutiva è esclusa anche nel caso in cui il notaio italiano provveda a legalizzare l'atto formato all'estero per il suo riconoscimento in Italia, dato che lo stesso interviene in un momento successivo rispetto alla cessione che, come sopra specificato, costituisce il momento determinante per la scelta del regime impositivo da applicare alla plusvalenza immobiliare.
La normativa non prevede modalità alternative né termini ulteriori per l'adempimento degli obblighi tributari collegati all'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il contribuente, per avvalersi del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005, deve necessariamente optare, all'atto della cessione, per l'applicazione del regime sostitutivo e provvedere al contestuale versamento al notaio, della provvista necessaria per il pagamento della relativa imposta.
Nell'ipotesi in cui l'atto di trasferimento sia formato all'estero, il contribuente italiano non potrà usufruire dell'imposta sostitutiva, in considerazione del fatto che in tal caso la cessione è realizzata senza l'intervento del notaio italiano, il quale è indispensabile per l'applicazione della norma.
La possibilità di applicare l'imposta sostitutiva è esclusa anche nel caso in cui il notaio italiano provveda a legalizzare l'atto formato all'estero per il suo riconoscimento in Italia, dato che lo stesso interviene in un momento successivo rispetto alla cessione che, come sopra specificato, costituisce il momento determinante per la scelta del regime impositivo da applicare alla plusvalenza immobiliare.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 19 Gennaio 2009
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