Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:37
La Posta
Termine di detrazione Iva per sopravvenuta riduzione dell’imponibile
Entro quale termine è possibile esercitare il diritto alla detrazione Iva per sopravvenuta diminuzione dell’imponibile?
O. Beninati
L’articolo 26, secondo comma, del Dpr 633/1972 individua le ipotesi in cui è possibile variare in diminuzione l’imponibile e l’imposta senza limiti temporali (purché la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli articolo 23, 24 e 25 del citato Dpr 633/1972).
La norma, infatti, dispone che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (...), il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
Al verificarsi di uno dei presupposti per potersi avvalere della facoltà di operare la variazione in diminuzione, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, per effetto del combinato disposto del secondo comma dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del Dpr 633/1972, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto medesimo.risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 23 Dicembre 2010
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