La Posta
Trasferimenti di quote sociali sottoscritti con firma digitale
Il trattamento fiscale degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica può essere estesa agli atti di trasferimento sottoscritti  con firma digitale? Quali riflessi hanno le due diverse modalità di sottoscrizione?
Antonina Giordano - Roma
L'atto di trasferimento delle quote sociali può essere assoggettato sia alle modalità previste dall'articolo 2750 del codice civile che a quelle previste dall'articolo 36, comma 1-bis del DL n. 112/2008. Il trattamento fiscale è il medesimo anche se le modalità di sottoscrizione dell'atto sono diverse. La prima delle norme citate dispone che l'atto con sottoscrizione autenticata deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'articolo 36, comma 1 bis del DL n. 112/2008 prevede che l'atto sottoscritto con firma digitale venga depositato presso il competente ufficio del registro delle imprese a cura dell'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000. La disposizione tributaria da applicare a tali fattispecie è la stessa, ossia l'articolo 1 della Tariffa parte I^ allegata al DPR n. 131/1986.
 pubblicato Venerdì 10 Ottobre 2008