La Posta
Trattamento fiscale dei fringe benefit al lavoratore pensionato

Il “benefit” attribuito dal datore di lavoro all’ex dipendente pensionato è soggetto a tassazione?

M. Bucci
L’articolo 51 , comma 1, del Tuir stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente prevedendo che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…”.
Nel reddito rientrano, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei “vantaggi accessori” (noti come fringe benefit) che i lavoratori subordinati possono conseguire a integrazione della retribuzione in danaro.
Il comma 3 dello stesso articolo fissa i criteri di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, rinviando alle disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e servizi contenute nell’articolo 9.
In deroga al criterio generale fissato nel comma 1, il terzo comma stabilisce che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a lire 500.000 (pari a 258,23 euro); se il predetto valore è superiore a detto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
L’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni chiarito (circolari 326/1997, 24/2004, 1/2007; risoluzioni 186/2002, 114/2003) che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente (o pensionato) percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.
Pertanto, rientrano nel reddito tutte le elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche se la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.
In tali ipotesi, la circolare 1/2007 ha specificato che l’ex datore di lavoro che continui a erogare benefit all’ex dipendente pensionato, dovrà comunicare all’ente pensionistico il valore di tali compensi, al fine di consentirne l’assoggettamento a tassazione unitamente al reddito derivante dal trattamento pensionistico corrisposto.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Lunedì 20 Settembre 2010