La Posta
Valore di titoli, azioni, obbligazioni e quote di partecipazione ai fini del calcolo dell’imposta di successione
I depositi bancari concorrono a formare l’attivo ereditario? Come viene calcolato il valore di azioni, obbligazioni, titoli o quote di partecipazione ai fini dell’imposta di successione?
F. Esposito
I depositi bancari concorrono alla formazione dell’attivo ereditario e sono, pertanto, soggetti all’imposta di successione.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta, la base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, viene calcolata considerando:
  • nel caso di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso ovvero dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre antecedente l’apertura della successione maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati successivamente
  • per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, e per le quote di società non azionarie comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore (al momento dell’apertura della successione) del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato ovvero dall’ultimo inventario redatto o vidimato
  • per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore derivante da pubblicazioni o prospetti redatti a norma di legge o regolamento
  • per le obbligazioni e gli altri titoli, diversi da quelli in precedenza indicati, il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza, desunto da altri elementi certi.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Mercoledì 19 Gennaio 2011