La Posta
Vendita ad effetti traslativi sospesi: spese postali di spedizione
Le spese postali di spedizione di beni, poste a carico del cliente ma anticipate dal venditore, sono incluse nell’imponibile Iva? Nel caso in cui fossero escluse, nelle condizioni di vendita deve esserne specificato l’esatto ammontare o può essere sufficiente l’indicazione generica?
D. Rinaldi
In caso di vendite a effetti traslativi sospesi con consegna dei beni mediante il servizio postale, le relative spese di spedizione, poste contrattualmente a carico del cliente e anticipate dal cedente (venditore) in nome e per conto del cliente medesimo, sono escluse dalla base imponibile Iva dell’operazione.
A tal fine, è sufficiente l’indicazione generica, nelle condizioni di vendita, che le spese di spedizione sono anticipate in nome e per conto del cliente, senza specificarne l’esatto ammontare (ciò anche allo scopo di ovviare agli inconvenienti derivanti dalle variazioni delle tariffe postali che non consentono l’aggiornamento tempestivo dei buoni d’ordine contenenti l’ammontare delle spese anticipate) a condizione che:
  • nelle condizioni generali di vendita sia esplicitamente indicato che il prezzo del bene è comprensivo delle spese postali di spedizione, poste a carico dell’acquirente
  • le somme escluse dalla base imponibile siano documentate dalle singole ricevute postali di spedizione o, globalmente, dalla distinta e trovino riscontro nel supporto magnetico valido ai fini della fatturazione meccanografica delle operazioni.
Se non viene contrattualmente posto a carico del cliente l’onere della spesa ovvero se, pur essendo precisato nel contratto, non vengono rispettati gli adempimenti documentali (indicati nel secondo punto), la spesa concorre a formare la base imponibile Iva.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 14 Gennaio 2011