Venerdì 25 Maggio 2012 - Aggiornato alle 10:37
La Posta
Vendita dell'immobile successiva alla consolidazione del diritto di piena proprietà
A seguito della morte dell’usufruttuario, ho acquistato la piena proprietà di un appartamento di cui ero nudo proprietario. Vorrei sapere se, in caso di vendita dell’immobile, trova applicazione l’articolo 9, comma 5, del Tuir?
L. Pipornetti
Ai sensi dell’articolo 981 del codice civile, l’usufrutto attribuisce all’usufruttuario la facoltà di godere e di disporre della cosa, traendone ogni utilità che essa può dare nel rispetto della destinazione economica.
Come tutti i diritti reali su cosa altrui, l’usufrutto presuppone una scissione di facoltà nell’ambito del diritto di proprietà, producendo la compressione di talune di esse, con il consenso e, talvolta, anche contro la volontà del proprietario.
La durata temporanea dell’usufrutto costituisce una delle peculiarità rispetto agli altri diritti reali di godimento, che trova il suo fondamento nella opportunità di evitare la disgregazione della proprietà scongiurando un ostacolo alla libera circolazione dei beni.
A norma dell’articolo 979 del codice civile, infatti, la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e, nel caso sia costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di 30 anni. In virtù di tale temporaneità, in caso di morte del titolare, il diritto di proprietà riacquista automaticamente la propria pienezza, senza bisogno di alcuna forma giuridica di riappropriazione e senza dunque alcun atto di retrocessione. Tale momento si definisce consolidazione.
Colui che acquista il diritto di nuda proprietà ha già potenzialmente acquistato il diritto della proprietà integrale. Quindi, quando interviene la consolidazione, il nudo proprietario dell’immobile non acquista un nuovo diritto reale sull’immobile, ma vede riespandersi il diritto di proprietà già presente nel suo patrimonio.
Pertanto, in sede di consolidazione della nuda proprietà con il diritto di usufrutto, non trova applicazione l’articolo 9 , comma 5, del Tuir, il quale stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”.risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 27 Gennaio 2011
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