La Posta
Vendita di beni e somministrazione di cibi e bevande da parte di un'associazione di volontariato
La vendita di beni e la somministrazione di cibi e bevande quali requisiti debbono avere affinché una associazione di volontariato non perda la natura di Onlus di diritto?
C. Palombini
Il comma 5 dell’articolo 30 del Dl n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all’articolo 6, della legge 11 agosto 1991 n. 266, acquistano, in forza dell’articolo 10, comma 8, del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di Onlus di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.
La norma in esame modifica, in sostanza, il comma 8 dell’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, intervenendo sui requisiti richiesti  per l’acquisizione della qualifica di Onlus di diritto.
Le attività commerciali marginali individuate dal citato decreto del 1995, consentite al fine dell’acquisizione di tale qualifica e dell’esonero dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, sono le seguenti:
  1. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato
  2. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario
  3. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario
  4. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
  5.  attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art.icolo148, comma 3, del Tuir, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Le attività sopra elencate, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1, del decreto del 25 maggio 1995, devono essere svolte:
  •  in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266/1991
  • senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

 

 


risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Giovedì 29 Luglio 2010