Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Riallineamento - Imposta sostitutiva

I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva, con la maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
- 1123 imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
- 1125 imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07
- 1817 imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs - art. 15, c. 4, D.l. n. 185/2008
- 1818 imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - art. 15, c. 5, D.l. n. 185/2008
- 1819 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.l. n. 185/2008 - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 38/2005)
- 1820 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.l. n. 185/2008 - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 38/2005)
Data scadenza:
Venerdì 16 Luglio 2010
