Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Rivalutazione immobili - Imposta sostitutiva
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nonché società di persone e imprese individuali che decidono di rivalutare gli immobili (art. 15, commi 16 - 23, D.l. n. 185/2008) devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 3% sugli immobili ammortizzabili e all'1,5% sugli immobili non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,4%. Si utilizza il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
- 1825 imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.l. n. 185/2008 - Saldo attivo
- 1824 imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori dei beni
Data scadenza:
Venerdì 16 Luglio 2010
