Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Settore petrolifero e gas - Versamenti
I soggetti che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:1. ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
2. raffinamento petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale
3. produzione o commercializzazione di energia elettrica
devono provvedere al versamento dell'addizionale Ires pari al 5,5%, con la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
- 2010 addizionale Ires settore petrolifero e gas - Art. 81, c. 16 - 18, Dl 112/2008 - acconto prima rata
- 2012 addizionale Ires settore petrolifero e gas - Art. 81, c. 16 - 18, Dl 112/2008 - saldo
Le imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a. ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
b. raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale
devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sul maggior valore delle rimanenze finali, con la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del seguente codice tributo:
- 1815 imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di cui all'art. 81, c. 21, Dl. 112/2008
Le società e gli enti commerciali che:
A. operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio
B. emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
C. con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con maggiori volumi negoziati
devono provvedere al versamento dell'addizionale Ires pari al 4%, con la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del seguente codice tributo:
- 2013 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, legge n. 7/2009 - acconto prima rata
- 2015 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, legge n. 7/2009 - saldo
Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.
Data scadenza:
Venerdì 16 Luglio 2010
